Il nostro paese e la Comunità Europea si stanno da tempo muovendo a livello normativo per spingere il cittadino e le industrie al risparmio energetico. Negli ultimi 10 anni sono stati fatti passi importanti che contribuiscono ad incentivare lo sviluppo sociale ed economico eco-sostenibile e vincolano sempre più pesantemente le forme energetiche ed i comportamenti ad alto impatto ambientale.
L’implicazione dell’uomo nel riscaldamento globale è provata ed ampiamente condivisa. Non ci sono più scuse...
Grazie al D.M. del 19 febbraio 2007 il Ministero dello Sviluppo Economico ha fissato i nuovi criteri per incentivare la produzione di energia elettrica da impianti solari fotovoltaici. Il provvedimento consente di eliminare parte delle lungaggini burocratiche che avevano appesantito il precedente "Conto Energia".
In particolare non è più necessario attendere l’accoglimento da parte del GSE (ex GRTN) delle tariffe incentivate, poiché una volta richiesto l’allaccio al Gestore di rete locale, si potrà procedere direttamente alla realizzazione dell’impianto, e dopo averlo collegato alla rete elettrica ottenere il riconoscimento per 20 anni della tariffa incentivante in base al tipo di impianto realizzato.
Vengono ovviamente incentivate tariffe su impianti che favoriscono l'accorpamento architettonico all'edificio per piccole produzioni. In questo modo si è certi di poter superare in breve tempo il gap di produzione elettrica in questo settore rispetto le altre nazioni europee.
Un’importante novità introdotta, confermata dopo alcune controverse interpretazioni dalla circolare N. 66/E del 06/12/2007, riguarda il fatto che contrariamente a quanto previsto per la vecchia normativa, ora la tariffa incentivante è applicata su tutta l'energia prodotta e non solamente a quella prodotta e consumata in loco.
Il sostegno consiste nell’erogazione, per l’energia elettrica prodotta da impianti alimentati da fonti rinnovabili e ritirata del GSE, di una tariffa fissa onnicomprensiva di entità variabile in funzione della specifica fonte impiegata. L’erogazione della tariffa onnicomprensiva avviene per un periodo di 15 anni.
| Fonte | Tariffa c€/kWh |
|---|---|
| Eolica per impianti di taglia inferiore a 200 kW | 30 |
| Geotermica | 20 |
| Moto ondoso e mareomotrice | 34 |
| Idraulica diversa dal punto precedente | 22 |
| Rifiuti biodegradabili, biomasse diverse da quelle di cui al punto successivo | 22 |
| Biomasse e biogas da prodotti agricoli, di allevamento e forestali ottenuti nell'ambito di interesse di filiera o contratti quadro oppure di filiere corte (entro un raggio di 70 km)(*) | 22 (30) |
| Gas di discarica e gas residuali di processi di depurazione e biogas diversi di quelli al punto precedente | 18 |
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(*) La tariffa pari a 30 c€/kWh sarà applicata a seguito di DM mirato a garantire tracciabilità e rintracciabilità della filiera della biomassa. Nota bene: per l'energia prodotta da fonte solare si applicano i provvedimenti di incentivazione attuativi dell'art. 7 del Dlgs. 387/03 (ovvero le tariffe incentivanti del così detto Conto Energia). |
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Il Governo, con il decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115, ha dato attuazione alla direttiva 2006/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio 5 aprile 2006, inerente all’efficienza degli usi finali dell’energia e ai servizi energetici. Il fine del nuovo provvedimento è quello di contribuire al miglioramento della sicurezza dell’approvvigionamento energetico e alla tutela dell’ambiente, con la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra, e dell’efficienza degli usi finali dell’energia per quello che riguarda i costi e i benefici.
Tra le novità più importanti rilevano la deroga alle “distanze dei confini” per i maggiori spessori delle murature per gli isolamenti termici, l’individuazione dell’energy manager in ogni comune, l’individuazione delle norme tecniche di calcolo per la certificazione energetica, l’identificazione, nelle Regioni che non hanno ancora attuato la direttiva 2002/91/CE, di ogni professionista abilitato come certificatore energetico, i contenuti minimi del contratto servizio energia, il finanziamento di 25 milioni di euro per interventi di riqualificazione energetica.
Scheda informativa sul D.L. 115/2008
I certificati verdi costituiscono una forma di incentivazione della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili. Infatti, secondo quanto disposto dalla legge 244/07 (Finanziaria 2008), la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili in impianti entrati in esercizio o ripotenziati a partire dal 1° aprile 1999 fino al 31 dicembre 2007, ha diritto ai certificati verdi per i primi dodici anni di esercizio. La produzione elettrica da fonti rinnovabili in impianti entrati in esercizio o ripotenziati a partire dal 1° gennaio 2008, invece, ha diritto alla certificazione di produzione da fonti rinnovabili per i primi quindici anni di esercizio.
I Certificati verdi sono emessi dal GSE (Gestore dei Servizi Elettrici Spa) su comunicazione del produttore e riguarda la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili dell’anno precedente o la producibilità attesa nell0anno in corso o nell’anno successivo e rappresenta 1MWh di energia elettrica.
La nuova legge finanziaria proroga gli incentivi già previsti dalla Finanziaria 2007 sino a tutto il 2010 e ne introduce di nuovi. In particolare:
La legge 27 dicembre 2006 n. 296 (legge finanziaria 2007) "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato", pubblicata sul Supplemento Ordinario della Gazzetta Ufficiale n. 299 del 27/12/06 e riportata qui di seguito per estratto limitatamente ai commi da 344 a 365, dispone interessanti incentivi per il risparmio energetico, meritevoli di essere attentamente valutati da cittadini, commercianti e imprenditori.
I modesti investimenti necessari per migliorare l'efficienza energetica delle nostre abitazioni o dei nostri luoghi di lavoro possono essere adeguatamente ricompensati non solo dalle minori spese che saremo chiamati ad affrontare in futuro e dalla consapevolezza di aver contribuito a salvaguardare l'ambiente, ma anche dalle detrazioni di imposta di cui potremo beneficiare e che in alcuni casi coprono più della metà dei costi che dovremmo sostenere.
In particolare è prevista una detrazione fiscale del 55% delle spese sostenute per:
E' prevista, invece, una detrazione fiscale del 20% per:
E' prevista, infine, una detrazione fiscale del 36% per:
Da ultimo, si noti che sono anche finanziati interventi di carattere sociale da parte degli enti locali per ridurre i costi energetici a carico di soggetti economicamente svantaggiati (comma 364).
Dal primo gennaio 2005 è entrato in funzione il meccanismo dei certificati bianchi TEE ("Titoli di Efficienza Energetica), definito dai decreti ministeriali del 20 luglio del 2004. Si tratta di un sistema per incentivare il ricorso a tecnologie energicamente efficienti, grazie ad un meccanismo del tutto simile a quello dei certificati verdi ma è assolutamente innovativo a livello mondiale.
Al Mercato dei Titoli Energetici possono accedere quei soggetti che realizzano progetti conformi alle direttive dell’Autorità per l’energia elettrica ed il gas.
ESCO Europe è accreditatata presso l’AEEG per l’ottenimento dei TEE e può quindi certificare al cliente il risparmio energetico ottenuto.
La legge propone la valutazione del bilancio energetico di un edificio in cui vi sono apporti di calore e dispersioni di calore: la loro somma algebrica rappresenta il bilancio energetico. Per far sì che questo bilancio sia attivo (cioè l'interno dell'edificio sia più caldo dell'esterno) è necessario spendere dell'energia (contenuta nella fonte energetica impiegata) per ottenere una determinata temperatura prefissata (21°C).
La legge impone anche la verifica della "tenuta" dell'isolamento di pareti e tetto al fine di non disperdere calore inutilmente: l'obiettivo è proprio quello di mantenere il più possibile il calore senza disperderlo, per risparmiare energia. Vengono inoltre posti limiti per il rendimento energetico.
La legge 10/91 impone di redigere a cura di un professionista una relazione tecnica da depositare nel comune dove ha sede l'edificio in quattro copie (una di solito viene restituita timbrata). Sono soggette tutte le abitazioni; per quelle di nuova costruzione la relazione va redatta e consegnata prima dell'avvio dei lavori di costruzione.
Nel 2005 recependo una direttiva europea (2002/91/CE) è uscito il Decreto Legislativo 19.8.2005, n. 192 che pone limiti al valore del fabbisogno di energia primaria, espresso in kWh/m2-anno. Tale decreto rende ancora più rigida la redazione delle relazione tecnica da depositare in comune prevista dalla legge 10/91 poiché i calcoli si dovranno fare anche per il periodo estivo; con questa legge comincia a nascere l'idea di edificio certificato sotto il profilo energetico, così come già accade per gli elettrodomestici:

Il D.L. 311 del 2 febbraio del 2007 corregge ed integra il Dlgs n.192 per il rendimento energetico dell’edilizia, ponendo vincoli stringenti per quanto riguarda l’isolamento termico degli edifici e l’adozione di tecnologia ad alta efficienza negliu impianti di riscaldamento.
Ma l'aspetto più innovativo introdotto dal decreto è la certificazione energetica degli edifici che era già indicata dalla direttiva europea 2002/91. Con il decreto 311 si introduce l’obbligatorietà della certificazione enegetica degli edifici nei casi di nuove costruzioni e nei casi di riqualificazione energetica di edifici esistenti.
Il Protocollo di Kyoto è un trattato internazionale in materia di ambiente sottoscritto nella città giapponese l'11 dicembre 1997 da più di 160 paesi in occasione della Conferenza COP3 della Convenzione Quadro delle Nazioni Unite sui Cambiamenti Climatici (UNFCCC) ed il riscaldamento globale.
È entrato in vigore il 16 febbraio 2005, dopo la ratifica da parte della Russia. Il 16 febbraio 2007 si è celebrato l'anniversario del 2° anno di adesione al Protocollo di Kyoto, e lo stesso anno ricorre il decennale dalla sua stesura.

Si è tenuta quest’anno a Parigi la conferenza sui mutamenti climatici (ICCP): il gruppo d'esperti che fa capo all'ONU ha raggiunto un accordo al 90% sul testo che prevede un innalzamento del clima che durerà per il prossimo millennio. Dall’analisi dell’Agenzia Internazionale per l'Energia la domanda mondiale da oggi al 2030 crescerà del 55% circa ed il 70% di crescita va attribuita a Cina, India, Brasile.
Nicholas Stern nel suo rapporto sull’impatto economico dl cambiamento climatico prevede che in questo secolo un quinto dell’economia mondiale sia a rischio in conseguenza della crisi climatica incontrollata (la più vasta depressione economica mai prevista)
Gli esperti europei del progetto Peseta hanno fornito una base analitica per la direttiva UE sull’accelerazione al 20% del taglio delle emissioni al 2020, presentando previsioni sull’impatto del mutamento climatico nei vari settori dell’economia europea.
Il quadro più grave riguarda proprio l’Italia che, insieme alla Spagna, potrebbe essere destinata a soffrire maggiormente questa situazione catastrofica dovuta al cambiamento del clima.
Le direttive UE impegnano gli stati membri a ridurre le emissioni di gas serra dell’8% nel periodo 2008-2012. I 27 Governi europei hanno deciso entro il 2020:
ll Conto Energia è il nome comune assunto dal programma europeo di incentivazione per la produzione di elettricità mediante impianti fotovoltaici permanentemente connessi alla rete elettrica.
In Italia, secondo la Finanziaria 2007, il Conto Energia prevede il riconoscimento, per un periodo di 20 anni, di una tariffa incentivante per ogni kWh prodotto da sistemi solari fotovoltaici operanti in regime di scambio sul posto: l’energia prodotta viene conteggiata da un apposito contatore, installato all’interno dell’edificio, prima di essere immessa nella rete di distribuzione nazionale, da cui viene successivamente prelevata dall’utente stesso per la copertura del proprio fabbisogno energetico.
L’energia in esubero immessa nella rete viene “immagazzinata” e rimane fruibile dall’utente per i tre anni successivi, nei periodi in cui l’impianto non è in funzione (notte, manutenzione, ecc.) o la produzione risulta minore del fabbisogno (maltempo).
Al ricavo derivante dal riconoscimento della tariffa incentivante, l’utente che investe nella realizzazione di un impianto fotovoltaico deve sommare il risparmio effettivo sulla bolletta della corrente: al termine dei 20 anni in cui godrà dell’erogazione degli incentivi, l’utente continuerà ad immettere corrente nella rete e a prelevarla gratuitamente a seconda delle proprie esigenze, pagando eventualmente la sola parte di energia utilizzata e non prodotta, o potrà scegliere di vendere al Gestore la parte di energia non utilizzata o potrà scegliere di vendere al gestore la parte di energia non utilizzata.
La legge prevede, inoltre, un ulteriore maggiorazione della tariffa incentivante per gli utenti che investiranno in opere di riqualificazione energetica dell’edificio con una maggiorazione della tariffa incentivante fino al 30%.
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